PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nuovi importi degli assegni di superinvalidità).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre, 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.

Art. 2.
(Nuovi importi degli assegni per cumulo d'infermità).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli assegni di cumulo di infermità in atto previsti dalla tabella F allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656).

      1. L'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Indennità di accompagnamento aggiuntiva). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, per far fronte alle particolari necessità di assistenza dei grandi invalidi è corrisposta una speciale indennità aggiuntiva, non reversibile, nelle seguenti misure mensili:

          a) euro 4.500 in favore dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata

 

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da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis) della tabella E allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché dei grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme;

          b) euro 2.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A, n. 1) della tabella E allegata al testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta e permanente, oppure insorta posteriormente all'evento invalidante;

          c) euro 1.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A, n. 1) della tabella E allegata al testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che abbiano riportato per causa di guerra anche la perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale.

      2. L'indennità di cui al presente articolo è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono abrogati».

Art. 4.
(Estensione dell'assegno supplementare).

      1. I figli maggiorenni totalmente inabili, di cui all'articolo 45 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di

 

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cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno diritto a percepire anche l'assegno supplementare di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, a prescindere dalle condizioni previste a carico del coniuge superstite.
      2. L'assegno supplementare di cui al comma 1 spetta altresì agli orfani minorenni nonché agli orfani maggiorenni, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età che risultino essere iscritti all'università o ad istituti superiori equiparati.

Art. 5.
(Trattamento speciale in favore del coniuge e degli orfani dei grandi invalidi di guerra).

      1. Al coniuge superstite del grande invalido deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, agli orfani di cui articolo 4, spetta, per la durata di un anno, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 6.
(Reversibilità dell'assegno di cumulo).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto in aggiunta al trattamento pensionistico di reversibilità, un assegno integrativo pari al 50 per cento dell'assegno di cumulo percepito in vita dal dante causa, a condizione che l'invalidità che ha dato origine a detto cumulo abbia avuto carattere vicariante con invalidità principale, ai sensi dell'ultimo

 

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capoverso della lettera f) dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B e E, di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Familiare convivente).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in favore della vedova e degli orfani dei grandi invalidi di guerra, è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di avere provveduto gratuitamente, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido.

Art. 8.
(Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio).

      1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13, i miglioramenti economici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge in favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano ai medesimi assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 36.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

 

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triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.