1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre, 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli assegni di cumulo di infermità in atto previsti dalla tabella F allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.
1. L'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Indennità di accompagnamento aggiuntiva). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, per far fronte alle particolari necessità di assistenza dei grandi invalidi è corrisposta una speciale indennità aggiuntiva, non reversibile, nelle seguenti misure mensili:
a) euro 4.500 in favore dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata
b) euro 2.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A, n. 1) della tabella E allegata al testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta e permanente, oppure insorta posteriormente all'evento invalidante;
c) euro 1.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A, n. 1) della tabella E allegata al testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che abbiano riportato per causa di guerra anche la perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale.
2. L'indennità di cui al presente articolo è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono abrogati».
1. I figli maggiorenni totalmente inabili, di cui all'articolo 45 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di
1. Al coniuge superstite del grande invalido deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, agli orfani di cui articolo 4, spetta, per la durata di un anno, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in materia.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto in aggiunta al trattamento pensionistico di reversibilità, un assegno integrativo pari al 50 per cento dell'assegno di cumulo percepito in vita dal dante causa, a condizione che l'invalidità che ha dato origine a detto cumulo abbia avuto carattere vicariante con invalidità principale, ai sensi dell'ultimo
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in favore della vedova e degli orfani dei grandi invalidi di guerra, è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di avere provveduto gratuitamente, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido.
1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13, i miglioramenti economici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge in favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano ai medesimi assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 36.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio